La disciplina ”whistleblowing”, introdotta nell’Ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti.
Per segnalante si intende colui che è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a riguardo.
Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.

Nel Club Alpino Italiano, la segnalazione di condotte illecite è effettuabile utilizzando questo software https://cai.segnalazioni.net/

Il servizio informatizzato adottato dal Club Alpino Italiano garantisce la tutela della riservatezza e l’anonimato nel rispetto della legge. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L’eventuale e successiva associazione all’identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell’istruttoria è indispensabile che il responsabile della prevenzione della corruzione richieda chiarimenti al segnalante. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti previsto dalla L. n. 241/1990, anche a tutela di tutti i soggetti interessati.