REGOLAMENTO DEL CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI
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(approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI in data 26 novembre 2011, modificato in data 14 ottobre 2018, 26 gennaio 2019, 8 ottobre 2022)

INDICE
Art. 1 – Costituzione
Art. 2 – Sede
Art. 3 – Scopi, compiti e attività del CCC
Art. 4 – Limiti
Art. 5 – Composizione, organizzazione e durata del CCC
Art. 6 – Competenza dei componenti e gratuità delle cariche
Art. 7 – Elezione dei componenti
Art. 8 – Candidature e sostituzioni
Art. 9 – Nomina del Presidente
Art. 10 – Compiti del Presidente
Art. 11 – Funzionamento del CCC
Art. 12 – Riunioni
Art. 13 – Spese
Art. 14 – Rapporti con CDC e CC
Art. 15 – Decadenza del CCC
Art. 16 – Cineteca e Collaboratori
Art. 17 – Prestiti a Enti esterni
Art. 18 – Programmi e relazioni
Art. 19 – Modifiche al Regolamento


ABBREVIAZIONI USATE NEL REGOLAMENTO

AD: Assemblea dei Delegati
CAI: Club Alpino Italiano
CC: Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo o Consiglio Centrale
CCC: Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI
CDC: Comitato Direttivo Centrale
PG: Presidente Generale
RG: Regolamento Generale
SO: Struttura Operativa
REGOLAMENTO


Art. 1.
COSTITUZIONE
II Centro di Cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano (CAI) è una Struttura Operativa del CAI, d’ora in poi, in sigla, CCC.

  1. II CCC è retto dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull’autonomia organizzativa, funzionale e gestionale del CCC stesso secondo le norme previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Generale (RG) del CAI e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) con delibera n. 4/2009 e da eventuali successive delibere.


Art. 2.
SEDE
Il CCC ha sede presso la Sede legale del Sodalizio.


Art. 3.
SCOPI, COMPITI E ATTIVITÀ DEL CCC
Il CCC ha i seguenti scopi e compiti e svolge le seguenti attività:

  1. a) Sovrintende e coordina le attività del Sodalizio in materia di cinematografia di montagna.
  2. b) Gestisce la Cineteca centrale del CAI.
  3. c) Organizza corsi di carattere tecnico-informativo, di formazione e aggiornamento, al fine di preparare fra i soci del CAI figure volontarie in grado di organizzare nell’ambito delle Sezioni e degli organi e strutture centrali e territoriali eventi culturali e manifestazioni cinematografiche.
  4. d) Supporta le Sezioni nella scelta dei film da proporre nelle attività culturali e negli eventi.
  5. e) Pubblicizza, promuove e cura, anche sui vari canali di comunicazione del CAI, la diffusione dei film di cui il CAI detiene i diritti non commerciali attraverso il prestito alle Sezioni, agli organi e strutture centrali e territoriali del CAI, nonché ad altri enti (in particolare scuole di ogni ordine e grado, biblioteche ecc.) o associazioni culturali senza scopo di lucro per proiezioni pubbliche e gratuite.
  6. f) Propone al CDC l’acquisto dei diritti non commerciali dei film da mettere a disposizione delle Sezioni, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito attraverso donazioni quando possibile.
  7. g) Mantiene aggiornato il catalogo.
  8. h) Propone al CDC il sostegno a nuove produzioni cinematografiche i cui progetti siano in sintonia con le finalità del Sodalizio, sia direttamente che in collaborazione con produzioni esterne al CAI, con l’assegnazione di un contributo.
  9. i) Gestisce la distribuzione dei film disponibili alle Sezioni, con le modalità tecnologiche più adeguate e aggiornate.
  10. l) Propone al CDC la produzione di film riguardanti le attività del CAI di interesse generale.
  11. m) Raccoglie a titolo oneroso e a titolo gratuito, attraverso donazioni quando possibile, opere cinematografiche e documentarie italiane e straniere utili per la conoscenza, lo studio e la valorizzazione della montagna in ogni suo aspetto, prediligendo la storia dell’alpinismo italiano in Italia e nel mondo.
  12. n) Partecipa ai diversi festival cinematografici di settore per visionare film e tenere i contatti con registi e produzioni.
  13. o) Promuove e organizza direttamente, o in collaborazione con altri enti, manifestazioni cinematografiche di prestigio, trasmissioni tv ed eventi online, per far conoscere e valorizzare l’attività del CAI.
  14. p) Collabora con il TrentoFilmFestival, di cui il Presidente del CCC è componente del Consiglio Direttivo nominato dal CC. Nell’ambito di tale manifestazione assegna il Premio “Mario Bello”, secondo l’apposito Regolamento, che può essere modificato annualmente dal CC su proposta del CCC.
  15. q) Collabora con Sondrio Festival assegnando il Premio Speciale “Renata Viviani”, secondo apposito Regolamento che può essere modificato annualmente dal CC su proposta del CCC.
  16. r) Svolge ogni altra attività volta a diffondere la cultura della cinematografia di montagna.


Art. 4.
LIMITI

  1. I1 CCC non può nominare o inviare propri rappresentanti presso organi o organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del CDC.
  2. Il CCC non può assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale che vincolino il CAI.


Art. 5.
COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA DEL CCC

  1. L’organico del CCC può variare da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.
  2. Il numero dei componenti viene deciso dal CC su indicazioni fornite dal CDC, dal Consigliere Centrale referente e dal Presidente del CCC in scadenza, in funzione delle attività programmate per il successivo triennio.
  3. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi, delle funzioni e dei compiti del CCC di cui all’art. 3.
  4. I componenti del CCC vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere Centrale referente e dai componenti del CCC in scadenza.
  5. I componenti eletti dal CC costituiscono il CCC.
  6. I componenti del CCC durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato.
  7. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del CCC rimangono in carica nella pienezza dei poteri affidati, fino all’insediamento dei componenti del nuovo CCC.
  8. Il CCC può scegliere il Segretario anche al di fuori dei propri componenti ma, in tal caso, non ha diritto di voto. La sua attività viene svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, come spettanti ai componenti del CCC.


Art. 6.
COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITÀ DELLE CARICHE

  1. Possono essere eletti componenti del CCC tutti i Soci del Sodalizio maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa e con due anni di iscrizione al CAI, che abbiano le competenze e le esperienze necessarie, che possono essere tecniche e riferite al mondo del cinema (come per esempio registi, cineoperatori, montatori, sceneggiatori) o culturali, in particolar modo se legate al giornalismo di settore.
  2. I componenti del CCC, compreso il Presidente, prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito. Non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall’apposito Regolamento del CAI.


Art. 7.
ELEZIONE DEI COMPONENTI

  1. All’elezione dei componenti del CCC provvede il CC in apposita seduta convocata nel semestre successivo all’Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG).


Art. 8.
CANDIDATURE E SOSTITUZIONI

  1. Le candidature all’elezione di componente del CCC devono essere inviate alla Direzione del CAI e devono essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l’idoneità a ricoprire la carica, con l’indicazione delle competenze specifiche, di cui all’art. 6, 1° comma, e delle capacità nel campo in cui operare.
  2. Devono essere sottoscritte dal Candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza.
  3. Candidature prive di curriculum verranno escluse.
  4. Ogni Candidato, prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta alla Direzione del CAI che attesti la sussistenza di tali condizioni.
  5. Non possono essere nominati componenti del CCC Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio.
  6. Anche per i componenti del CCC è operante quanto disposto dagli artt. 70-71-72 del Regolamento generale in materia di “Cariche sociali e incarichi”, “Condizioni per l’eleggibilità alla cariche sociali e per l’attribuzione di incarichi” e “Incompatibilità tra cariche sociali”.
  7. I componenti del CCC, per i quali sorgano o vengano comunque accertati i rapporti di cui al comma 5 del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 9.
  8. Il componente che, salvo giustificato motivo, nel corso di un anno non dia contributi significativi alle attività programmate può essere sostituito dal CC su proposta del CCC o del Consigliere Centrale referente.
  9. Nel caso di dimissioni o quando si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti del CCC, per qualsiasi motivo decaduti, il CC provvede ad assegnare l’incarico secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del presente Regolamento.


Art. 9.
NOMINA DEL PRESIDENTE

  1. II CCC, nella prima riunione d’insediamento, propone il Presidente ed elegge il Vicepresidente e il Segretario.
  2. Il Presidente del CCC viene nominato dal CC, nella prima seduta utile successiva a quella di cui al comma precedente, sulla base delle indicazioni dei componenti del CCC e del Consigliere Centrale referente.
  3. Nel frattempo svolge la funzione di Presidente del CCC, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.
  4. II Presidente del CCC non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
  5. Il Presidente del CCC che ha svolto i due mandati può essere ulteriormente eletto a far parte del CCC come componente.


Art. 10.
COMPITI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente del CCC:
  2. a) Rappresenta il CCC.
  3. b) Convoca le riunioni del CCC almeno due volte all’anno e ne presiede le sedute.
  4. c) Presenta al CC e al CDC la relazione annuale dell’attività svolta dal CCC.
  5. d) È affidatario e responsabile dei beni in dotazione al CCC, così come individuati nell’inventario dei beni patrimoniali del CCC.
  6. e) Ha l’obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede legale, responsabile del patrimonio, di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni affidati al CCC.
  7. f) Coordina le attività degli eventuali collaboratori occasionali.
  8. In caso di impedimento, il Presidente è sostituto dal Vice Presidente.


Art. 11.
FUNZIONAMENTO DEL CCC

  1. Il CCC si riunisce su convocazione del suo Presidente o del PG.
  2. La convocazione è inviata dalla Sede Centrale al PG, al Direttore, ai componenti del CCC e ai referenti del CDC e del CC.
  3. Il Segretario del CCC ha il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni. In caso di sua assenza, il compito di redigere il verbale viene affidato a un altro componente del CCC.
  4. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoposto all’approvazione dei componenti del CCC nella riunione successiva.
  5. I verbali approvati sono trasmessi alla Sede Centrale per l’inoltro ai referenti del CDC e del CC e alla Direzione, che provvede all’inoltro ai componenti del CDC e del CC.


Art. 12. 
RIUNIONI

  1. Le riunioni del CCC sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. I componenti possono partecipare, in tutto o in parte, da remoto in via telematica.
  3. La convocazione è inviata, in via telematica, dalla Sede Centrale al PG, al Direttore, ai componenti del CCC e ai Referenti del CDC e del CC.
  4. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del CCC.
  6. Se ritenuto opportuno, il Presidente del CCC può invitare alle riunioni persone esterne al CCC e al CAI.
  7. Il CCC può segnalare al CDC e alla Direzione l’esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso; in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.


Art. 13.
SPESE

  1. Le spese per le attività e il funzionamento del CCC sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.


Art. 14. 
RAPPORTI CON CDC E CC

  1. Il Presidente del CCC deve sempre informare con sollecitudine i referenti del CDC e del CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d’urgenza.

 

Art. 15. DECADENZA DEL CCC

  1. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del CCC e disporre il commissariamento del CCC con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.


Art. 16.
CINETECA E COLLABORATORI

  1. La dotazione della Cineteca consiste in apparecchiature video, moviole, computer e opere cinematografiche. Queste ultime, sia per il prestito, sia per l’Archivio Storico, sono archiviate in vari formati e supporti come: pellicole 35 mm e 16 mm, supporti magnetici, analogici, digitali e ottici.
  2. Per il funzionamento della Cineteca il CCC può avvalersi delle prestazioni professionali occasionali di un apposito addetto, incaricato dal CDC su segnalazione del CCC che deve provvedere, ove possibile, alla selezione tra più candidati preferibilmente specializzati, da un punto di vista tecnico, in cinematografia e fotografia e aventi esperienza e cultura alpinistica e montana.
  3. L’addetto, nello svolgimento delle funzioni cui è preposto, dipende gerarchicamente dal Direttore del CAI ma, funzionalmente, dal Presidente del CCC, alle indicazioni del quale deve attenersi riferendo su ogni problema che si presenti.
  4. Per svolgere le proprie attività il CCC può altresì avvalersi di altri collaboratori occasionali, i cui compiti saranno definiti nei rispettivi contratti.
  5. L’addetto alla Cineteca svolge i compiti che verranno a lui affidati di volta in volta, in relazione ai progetti che il CCC intende realizzare e verranno stabiliti in apposito contratto.
  6. In particolare:
  7. a) effettua gli opportuni controlli del materiale in carico alla Cineteca e segnala al Presidente del CCC eventuali guasti o eventuali necessità di interventi manutentivi;
  8. b) tiene nota cronologica di tutti i prestiti effettuati e delle condizioni di prestito e si attiene alle precise disposizioni della Sede Centrale per quanto riguarda eventuali adempimenti contabili e amministrativi;
  9. c) svolge tutte le altre attività inerenti le finalità della Cineteca e quelle che, di volta in volta, verranno stabilite dal CDC su proposta del CCC.


Art. 17.
PRESTITI A ENTI ESTERNI

  1. In caso di richiesta di prestito da parte di enti esterni al CAI, quali scuole, biblioteche, associazioni, festival o altro (è escluso il prestito a singoli privati), l’ente richiedente deve presentare, oltre alla richiesta del film da proiettare, lettera liberatoria della Sezione sul cui territorio si terrà l’evento dichiarante che nulla osta alla proiezione, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Cineteca.


Art. 18. 
PROGRAMMA E RELAZIONI

  1. Entro i1 31 agosto di ogni anno il Presidente del CCC presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività previste per l’anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.
  2. Entro i1 31 gennaio di ogni anno il Presidente del CCC presenta al CDC la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e gli obiettivi raggiunti.
  3. I programmi e i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari e i relativi aggiornamenti dei beni affidati al CCC, verranno redatti dal CCC medesimo.
  4. Il CC esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività del CCC.
  5. Il CDC approva il budget di spesa del CCC.


Art. 19.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

  1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
  2. Il CCC può proporre al CC eventuali modifiche al presente Regolamento.
  3. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l’approvazione del CC.