Coronavirus. Modalità di applicazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 marzo e coperture assicurative Cai

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Preso atto del succedersi di disposizioni a livello nazionale e regionale, spesso di non facile interpretazione, il Cai ha sin qui cercato di suggerire, oltre che il rispetto delle disposizioni inequivoche, l’adozione di comportamenti connotati da prudenza.

Ciò in quanto ho ritenuto prioritario considerare la finalità di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus rispetto all’effettuazione di attività già programmate ma che, per come abitualmente si svolgono, avrebbero comportato la copresenza di molte persone e l’impossibilità di garantire la distanza di almeno un metro tra i partecipanti.  Il che vale anche per le attività all’aperto svolte in gruppo, come accade normalmente nelle escursioni sezionali o nei corsi, per tacere dei mezzi di trasferimento.

In un contesto di generale e spontanea adesione all’atteggiamento prudenziale suggerito, sono pervenute alcune sollecitazioni per una più puntuale interpretazione da parte della Sede centrale di alcune disposizioni e, quindi, dei criteri per dare loro pratica attuazione. In pari tempo, sono stati formulati quesiti in ordine all’operatività o meno delle coperture assicurative in ipotesi di violazione delle disposizioni restrittive.

A fronte di tutto ciò il Cai ha ritenuto opportuno precisare che, ad oggi, è applicabile il DPCM 4 marzo 2020, che riprende il Decreto legge n. 6 del 26 febbraio 2020 e i pregressi decreti PCM del 23.02.2020, 25.02.2020 01.03.2020, non senza evidenziare come tale susseguirsi di disposizioni a così breve distanza, legittimi, l’utilizzo dell’espressione da noi utilizzata “sino a nuovo avviso”, sottointendendosi che, al mutare delle disposizioni statuali, avrebbe fatto seguito una conseguente modifica delle precedenti comunicazioni.

Nello specifico:.

1) La finalità dei provvedimenti è indicata ne “il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”. A tal fine vengono applicate diverse misure tra cui, per quanto riguarda il Cai;

  • all’art. 1, lettera b): la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento in spazi ampi o, anche in spazi ristretti, di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • all’art. 1, lettera c), le attività motorie in genere, svolte all’aperto, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della già richiamata distanza di sicurezza di almeno un metro; le attività motorie all’interno di palestre che il decreto ammette a condizione del rispetto della distanza di sicurezza, presentano tuttavia alcune problematiche per quanto riguarda le palestre di arrampicata, poiché oltre al rispetto della distanza di un metro potrebbero presentare criticità legate alla superficie di progressione ; si consiglia, pertanto, di ridurre il più possibile le attività nelle palestre di arrampicata;
  • all’art. 2, lettera e), si raccomanda alle Associazioni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone. A tale riguardo va osservato che le usuali modalità con cui si svolgono i corsi o le escursioni collettive, non sono tali da assicurare le norme di distanza di sicurezza sia nell’uso dei mezzi di trasporto, collettivi o privati ma in gruppo, sia nel corso dell’attività stessa.  Quanto sopra descritto è dettato “sull’intero territorio nazionale” e, quindi, senza distinzione tra regione e regione.

2) Quanto alle coperture assicurative, si osserva quanto segue:

  • La polizza infortuni non è operativa rispetto all’ipotesi di contrazione del Coronavirus, poiché come chiaramente evidenziato nel manuale d’uso delle polizze del CAI, per infortunio si intende “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea”.
  • Quanto, invece, alla polizza RCT, qualora chi avesse contratto il virus nel contesto di attività inibite o con modalità vietate, dovesse chiedere un risarcimento, se tale condotta verrà considerata sotto il profilo della colpa (specifica in quanto in violazione di una disposizione finalizzata ad evitare proprio tale evento), la copertura sarà operativa.

3) Per quanto attiene, infine, il tesseramento e la connessa apertura delle Sezioni si ritiene che, osservando modalità di accesso che garantiscano distanze ed evitino gli affollamenti, si tratti di attività consentita. In ogni caso continuiamo a ritenere che l’invito rivolto a tutti noi da parte del Presidente Mattarella, ad agire con senso di responsabilità, senza imprudenze, ancorchè senza allarmismi, debba essere accolto come criterio prioritario di azione.

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