I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino italiano.
I Gruppi regionali (GR) operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le Regioni e Province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei delegati e alle deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.
Dotati di un proprio ordinamento che ne assicura una conforme autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, i vari Gruppi regionali devono avere almeno i seguenti organi:
- l’Assemblea regionale dei delegati (Ard);
- il Comitato direttivo regionale (Cdr);
- il Presidente regionale (Pr);
- il Collegio regionale dei revisori dei conti;
- il Collegio regionale dei probiviri.
Nei casi in cui, a causa di un basso numero di sezioni o di soci o per altri motivi, non si sono formati tutti gli organi di un Gruppo regionale, quelli mancanti – esclusi gli organi precedentemente indicati alle lettere a), b) e c) – possono essere sostituiti da organi interregionali per accordo diretto dei Gruppi regionali interessati o, in difetto di accordo, con delibera del Comitato direttivo centrale; occorre in entrambi i casi l’approvazione da parte del Comitato centrale d’indirizzo e di controllo.
Assemblea regionale dei delegati
L’Assemblea regionale dei delegati è l’organo sovrano del Gruppo regionale nell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite. È composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi in rappresentanza delle sezioni e dei soci della regione o provincia autonoma. Il funzionamento dell’Assemblea regionale è retto dalle norme adottate per il funzionamento della Assemblea stessa. Le deliberazioni di quest’organo sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del Gruppo regionale.
Comitato direttivo regionale
Il Comitato direttivo regionale è l’organo di gestione del Gruppo regionale; rappresenta il Club alpino italiano e unitariamente le sezioni e i soci del Gruppo regionale presso gli organi della regione o provincia autonoma e gli altri enti operanti su un territorio comune a più sezioni dello stesso Gruppo regionale. Tutela gli interessi, singoli o collettivi, del Club alpino Italiano, delle sezioni e dei soci dei Gruppi regionali nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, per conto delle sezioni rappresentate ma non può assumere impegni che coinvolgono le sezioni del Gruppi regionali se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla Assemblea regionale dei delegati, o stipulati su mandato della stessa Assemblea regionale o delle sezioni direttamente interessate. Può inoltre assumere impegni che coinvolgono il Club alpino italiano se delegato espressamente con delibera del Comitato direttivo centrale, al quale risponde del proprio operato.
Presidente regionale
Il Presidente regionale è il legale rappresentante del Gruppo regionale.
I Presidenti regionali costituiscono la Conferenza nazionale dei Presidenti regionali: convocata – almeno una volta all’anno – e presieduta dal Presidente Generale, ha funzioni consultive. Ad essa partecipano i componenti del Comitato direttivo centrale e del Comitato centrale d’indirizzo e di controllo.
Collegio regionale dei revisori dei conti
Il Collegio regionale dei revisori dei conti e il Collegio regionale dei probiviri hanno funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi nazionali.
Ciascun Gruppo regionale può costituire organi tecnici consultivi o operativi periferici, allo scopo di favorire o di svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali nel territorio di competenza del Gruppo regionale.
Sono mantenute, con la denominazione di area regionale o interregionale, le maggiori entità territoriali, esistenti alla data di adozione del presente statuto, per l’attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali. L’Assemblea dei delegati può modificare il numero delle aree e dei Gruppi regionali attribuiti a ciascuna di esse.
Fermo quanto disposto per la elezione dei componenti del Comitato centrale d’indirizzo e di controllo, più Gruppi regionali operanti nella stessa area interregionale possono indire sedute congiunte delle rispettive Assemblee regionali dei delegati; possono deliberare l’adozione o il mantenimento di forme di coordinamento e di collaborazione comuni, per accordo diretto e in conformità ai propri ordinamenti o a specifici regolamenti.
Coordinamenti locali di sezioni
I Coordinamenti locali di sezioni hanno poteri di rappresentanza nei confronti degli enti locali e altri, nella misura delegata dalle stesse sezioni e a condizione che i coordinamenti comprendano tutte le sezioni aventi zona di attività inclusa nella area nella quale quegli enti hanno competenza amministrativa, oppure che gli organi competenti del proprio raggruppamento regionale abbiano rilasciato una delega specifica.