Come regolarsi per l’attività sportiva in montagna
A seguito del quesito trasmesso in data 21 gennaio 2021 dalla Presidenza del Club Alpino Italiano, il Ministero dell’Interno, in data odierna n°15350/117 (2), ha inviato la seguente nota di riscontro:
“Si fa riferimento alla nota dello scorso 21 gennaio, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in relazione allo svolgimento di attività sportive. Al riguardo, si richiamano gli orientamenti espressi con le FAQ recentemente pubblicate sul sito istituzionale www.governo.it (Sezione “Spostamenti”), nelle quali, con riferimento alla diversa classificazione dei vari territori regionali, viene precisato che:
- in area gialla è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021);
- in area arancione è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma;
- in area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00”.
La precisazione del Club alpino italiano
Alla luce di quanto pervenuto, la Sede centrale del Club alpino italiano precisa:
A) in area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma;
B) in area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale;
C) in area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività stessa possa compiersi.
Ora – si precisa ulteriormente – poiché il quesito è stato formulato specificatamente con riferimento all’attività sportiva in montagna con tutte le modalità ivi puntualmente richiamate, ed il parere pervenuto al Cai non ne esclude, come invece accade per altre attività, la possibilità di espletamento, deve ritenersi che sia consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale (ma in ambito regionale) laddove:
1) non si risieda in area rossa;
2) il territorio comunale non sia “montano” e non consenta le attività sportive di cui al quesito posto, se in area arancione;
3) si risieda in area gialla.
Si sottolinea che, ad essere consentita al di fuori del proprio Comune, è solo ed esclusivamente l’attività sportiva e non la semplice gita o la passeggiata, e che lo spostamento deve limitarsi all’attività stessa, con rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle altre regole generali che attengono l’attività sportiva e cioè:
- esercizio in forma individuale;
- rispetto della distanza di almeno due metri ;
- divieto tassativo di assembramento.
«Questo chiarimento – osserva il Presidente generale Vincenzo Torti – consente, nel rispetto di tutto quanto precisato, di spostarsi dal proprio Comune per andare in montagna per fare attività sportiva in natura, ma starà a ciascuno di noi farlo con adeguata preparazione e correttezza di comportamento, per evitare che, in caso di abusi o gravi incidenti, non vengano imposte nuove restrizioni ad un’attività che per tutti gli amanti della montagna è essenziale».